Con provvedimento del 2010, il Garante della privacy è intervenuto in materia di videosorveglianza, evidenziando come, qualora le finalità delle riprese siano quelle di sicurezza di persone/beni e non intervengono congiuntamente sistemi biometrici (ad esempio, riconoscimento facciale, o del portamento) o di localizzazione spaziale, non sia necessaria alcuna preventiva notifica ex art. 37 del Codice. In prossimità della telecamera (il cui posizionamento e angolo visuale dovrà riguardare i luoghi accesso o, comunque, la specifica zona da proteggere, potendo utilizzare telecamere in movimento nei rigorosi principi di proporzionalità) e prima del relativo campo di…
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